Sotto tale profilo la decisione viola, pertanto, il c.d. “minimo costituzionale”, in quanto priva completamente delle argomentazioni a supporto della affermata «irrilevanza» della insussistenza del costo de quo Impar appare pertinente neppure l’assunto che si tratterebbe di importi impar riconoscibili in quanto afferenti a costi non effettivamente sostenuti dal https://knoxlhdzw.ezblogz.com/61403237/la-guía-definitiva-para-ricorso-per-cassazione